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Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente e sulla procedura di reclamo ai sensi della normativa IVASS.
L'attività di distribuzione della società Renzo Canton Assicurazioni S.a.s. è garantita da un contratto di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto secondo le modalità descritte di seguito.
La presentazione di un reclamo non comporta alcun costo per il contraente.
L'intermediario e le Compagnie sono tenute a fornire riscontro motivato entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancata risposta o esito insoddisfacente, è possibile rivolgersi a IVASS, Consob o Arbitro Assicurativo.
Due livelli di reclamo in funzione del destinatario.
Per reclami relativi al comportamento dell'intermediario o dei suoi collaboratori, scrivere a:
Renzo Canton Assicurazioni S.a.s.
Via Fradeletto 29/B — 30173 Venezia (VE)
A mezzo raccomandata A/R, oppure
PEC: info.cantonassicurazioni@pec.it
Reclamo da inoltrare all'Impresa proponente con cui l'intermediario ha rapporti di affari, oppure alle imprese con cui l'intermediario ha rapporti di affari attraverso la collaborazione con altri intermediari.
Gli indirizzi PEC sono reperibili sui rispettivi siti web (elenco completo nella sezione sottostante).
Per inoltrare reclamo all'Impresa di Assicurazione, consultate i siti web di seguito per i recapiti dedicati.
revoinsurance.com
helvetia.com
gruppoitas.it
siat-assicurazioni.it
axaxl.com
unipol.it
sompo-intl.com
italiana.it
mediorischi.it
ageallianz.it
mithras-europe.eu
assicurazioni.it - novellagl@pec.it
Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, può rivolgersi alle seguenti Autorità.
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, competente per prodotti di investimento assicurativi.
Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge.
Sul portale sono consultabili i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti sulla procedura di reclamo e per ricevere segnalazioni in modo tempestivo e riservato.